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TRIBUTI: Abrogazione obbligo dichiarazione immobili concessI in uso gratuito

Inserita da: gambinif (17/07/2019 - Mercoledì - 14:46)

Il Decreto Crescita (Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58) prevede la cancellazione degli obblighi dichiarativi in capo ai contribuenti per poter accedere all’agevolazione IMU/Tasi (50% della base imponibile), per abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato (Articolo 3-quater).

Si riporta di seguito una nota di lettura di IFEL sull'argomento.
Si deve ricordare che l’agevolazione obbligatoria relativa ai comodati, introdotta con la legge di stabilità 2016, è condizionata alla sussistenza dei seguenti requisiti (lett. 0A, art.13, co.3 del dl 201/2011):
  • l’abitazione sia concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
  • il contratto sia registrato;
  • il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

La norma, di sola apparente semplificazione, inserita inizialmente nella Pdl “Semplificazioni fiscali” e poi confluita nel presente “dl crescita”, sembra sottintendere che l’informazione circa l’esistenza di un contratto di comodato, informazione acquisibile presso l’Agenzia delle entrate, esaurisca l’esigenza conoscitiva del Comune. Al contrario – e tralasciando le problematiche derivanti dai ritardi e dalla incompletezza dei dati relativi ai comodati resi disponibili dall’Agenzia delle entrate – è essenziale che il contribuente sia messo in grado di dichiarare la sussistenza degli indicati requisiti “soggettivi”, che non vengono ovviamente considerati nella trascrizione del contratto di comodato. A titolo esemplificativo, il vincolo del possesso di “un solo immobile” in Italia non è verificabile dai Comuni, in quanto la titolarità catastale non è sufficiente ed è necessario verificare la situazione di possesso sulle banche dati dei registri immobiliari. La dichiarazione pertanto, permetteva agli uffici tributari comunali di avere contezza della reale situazione contributiva degli aventi diritto, così da orientare l’attività di accertamento nel modo più mirato ad evitare di dover inviare questionari o – peggio – avvisi di accertamento non sufficientemente fondati.

Fonte: IFEL

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