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TRIBUTI: IMU e tassazione degli immobili rurali

Inserita da: gambinif (02/01/2012 - Lunedì - 12:35)

La nuova Imposta Municipale Unica (IMU) introduce, già dall'anno di imposta 2012, importanti novità in merito alla tassazione degli immobili rurali.

Fabbricati
L'imposta municipale è dovuta sulle abitazioni rurali. La rendita catastale si rivaluta del 5% e poi si moltiplica il risultato per 160; sono comprese le pertinenze (cantine, soffitte e garage). Se l'agricoltore proprietario ha la residenza anagrafica e la dimora nella casa, può richiedere le agevolazioni per l'abitazione principale:
  • aliquota ridotta allo 0,4%, aumentabile o riducibile dello 0,2% da ogni singolo Comune;
  • detrazione di 200 euro per l'abitazione principale, più 50 euro per ciascun figlio, massimo otto, di età non superiore a 26 anni residente nella casa.

L'aliquota è quella ordinaria se la casa non è abitazione principale(ad esempio, case dei dipendenti, dei coadiuvanti dell'impresa agricola eccetera).
Pagano l'imposta anche i fabbricati rurali strumentali alle attività agricole: in questo caso, l'aliquota è dello 0,2% e può essere solo ridotta allo 0,1% dai Comuni.
Per l'individuazione dei fabbricati rurali la norma non fa riferimento alla classificazione catastale. Viene espressamente abrogata dal decreto "Salva Italia" (comma 14, articolo 13 del Dl 201/2011) quella disposizione secondo cui per il riconoscimento della ruralità occorreva la classificazione catastale nelle categorie A/6 per le abitazioni e D/10 per i fabbricati strumentali (era contenuta nel comma 2-bis dell'articolo 7 del Dl 70/2011). Si può quindi ritenere che l'aliquota ridotta dello 0,2% spetti semplicemente per la destinazione strumentale del fabbricato alla attività agricola, quale che sia la categoria catastale; ad esempio si potrebbe trattare di impianto fotovoltaico (categoria catastale D/1) o di ufficio aziendale (A/10).

Terreni agricoli
La base imponibile è determinata assumendo la tariffa di reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio del periodo d'imposta, rivalutata del 25% e moltiplicata per il coefficiente 130 (ai fini dell'Ici il coefficiente era 75).
La norma prevede un coefficiente minore, pari a 110, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
I terreni situati in zone montane e di collina rimangono esclusi da Imu in quanto l'agevolazione già
prevista in materia di Ici è stata confermata (articolo 7, lettera h, Dlgs 504/1992; articolo 9, Dlgs 23/2011, richiamato espressamente dalla norma istitutiva dell'Imu). L'aliquota ordinaria d'imposta è stabilita allo 0,76%, modificabile dello 0,3% in più o in meno da parte dei Comuni.

Aree edificabili
Le aree edificabili continuano a essere imponibili in base al valore di mercato al 1° gennaio dell'anno di imposizione. È confermata la norma che prevede l'assunzione del valore catastale quando il terreno è
destinato alla attività agricola a cura del proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritti negli elenchi previdenziali.

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