La disposizione del dl 102/2013 stabilisce che le domande di variazione catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili, presentate ai sensi del Dl 70/2011, e l'inserimento negli atti catastali della relativa annotazione, producono gli effetti previsti ai fini del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda stessa.
Questa norma ha consentito a molti contribuenti di ottenere la ruralità dei fabbricati, anche se non accatastati in D10, con apposita dichiarazione presentata entro il 30 settembre 2012, avente efficacia retroattiva quinquennale (dal 2006 al 2010) e conseguente rimborso dell'Ici già pagata.
La Corte Costituzionale, con
ordinanza 115/2015, ha confermato la legittimità costituzionale dell'articolo 2 comma 5-ter del Dl 102/2013 nella parte in cui fa retroagire di cinque anni gli effetti delle domande per ottenere la ruralità catastale dei fabbricati ai fini Ici ed Imu.
La Consulta sottolinea le attività a disposizione per gli enti locali, i quali possono verificare, tramite il portale gestito dall'agenzia del Territorio, le domande presentate e quindi segnalare eventuali incongruenze, oltre ai generali rimedi impugnatori.
Da non sottovalutare neanche le possbilità sanzionatorie in caso di dihiarazione non veritiera:
- "penale" per le dichiarazioni non veritiere rese in autocertificazione,
- "amministrativo" per le dichiarazioni catastali,
- "tributario" per l'omesso versamento dell'imposta derivante dal mancato riconoscimento dei requisiti di ruralità.
Per informazioni sui servizi di affiancamento degli uffici tributi per la verifica della ruralità, potete inviare una mail a gate@gatesrl.com