Molti Comuni hanno chiesto chiarimenti in merito ad alcuni problemi applicativi che hanno dato luogo di recente ad un proliferare di interpretazioni, sia da parte di IFEL che del Ministero dell’economia, oltre ad interventi dottrinari contrastanti.
Si è venuta , così, a creare un situazione di estrema confusione ed i Comuni sono ora chiamati a fornire informazioni ai contribuenti, anche considerando che l’interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni (o da ultimo nelle FAQ) non vincola né i Comuni “né i contribuente né i giudici, né costituisce fonte di diritto” (tra le tante, Cassazione, sentenza n. 21154/2008 e n. 19059/2014).
Pertanto, anche considerando che nella storia dei tributi comunali la giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata nella soluzione dei casi in senso opposto a quello prospettato dal Ministero, il Comune, nelle obiettive difficoltà interpretative derivanti da testi normativi farraginosi, dovrà individuare la soluzione più sostenibile giuridicamente in sede di contenzioso.
Nota ANCI Emilia Romagna