La ripartizione degli importi della manovra finanziaria avverrà attraverso la classificazione dei comuni in quattro classi sulla base dei seguenti parametri di virtuosità (art.20, comma2 d.l. 6 luglio 2011 n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"):
- prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- rispetto del Patto di stabilità interno;
- rapporto tra spesa in conto capitale, finanziata con risorse proprie e spesa corrente;
- incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente, in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte, anche attraverso esternalizzazioni, nonch'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;
- autonomia finanziaria;
- equilibrio di parte corrente;
- tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
- rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
- effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
- operazioni di dismissioni di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.